Testo unico›Titolo X
Art. 138
138 / 161Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-138