Art. 138 · Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449.
Testo unicoTitolo X

Art. 138

138 / 161

Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449.

In vigore dal 11 giu 1910
Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o di ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite od atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-138