Testo unico›Titolo IX
Art. 136
136 / 161Art. 22, legge 7 aprile 1881, n. 133 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 10, allegato D alla legge 17 gennaio 1897, n. 9
In vigore dal 11 giu 1910
Nelle stanze di compensazione instituite in virtù del R. decreto 19 maggio 1881, n. 220, o che venissero instituite in seguito, sono ammessi un rappresentante del tesoro dello Stato ed un rappresentante delle sedi e delle succursali degli Istituti d'emissione, delle Casse di risparmio, delle Banche di sconto e popolari e dei principali banchieri, per la riscontrata dei biglietti pagabili a vista e al portatore e per le compensazioni degli altri titoli di credito.
L'esercizio delle stanze di compensazione, ove proceda direttamente dalle Camere di commercio, può da queste venire affidato, col consenso del Governo e sotto la loro vigilanza e responsabilità, anche a un solo Istituto di emissione, se questo ne abbia già l'esercizio.
L'esercizio delle stanze di compensazione, che si istituissero in città nelle quali esistano sedi o succursali di tutti gli Istituti di emissione, può essere affidato dalla locale Camera di commercio a quello o a quegli Istituti di emissione, riuniti in consorzio, che abbiano sedi o succursali nel luogo medesimo.
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