Art. 135 · Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima.
Testo unicoTitolo IX

Art. 135

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Art. 18, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, e art. 10 della legge medesima.

In vigore dal 11 giu 1910
Le norme per l'esecuzione degli a 82, 84, 87 e 89, intese ad assicurare la più rigorosa gestione amministrativa del Banco di Napoli e del suo Credito fondiario, a disciplinarne il riscontro dei bilanci e a sancire l'obbligo di non aprire fidi che agli inscritti negli appositi elenchi denominati castelletti, e per somme non superiori a quelle prefisse negli elenchi medesimi, sono stabilite con regolamento approvato con R. decreto. Con tale decreto è anche provveduto all'istituzione di un ispettore permanente del Ministero del tesoro, per la liquidazione del Credito fondiario e per la rigorosa osservanza di tutte le discipline emanate a garantire i provvedimenti relativi al Credito fondiario medesimo. Con altro decreto Reale sono fissate le norme per accordi fra il Banco di Napoli e gli altri Istituti di emissione, per lo scambio reciproco delle notizie riguardanti i fidi conceduti ad una stessa ditta. Il regolamento del Banco di Napoli nella parte riguardante il personale, determina la responsabilità dei funzionari di ogni grado e le relative sanzioni, all'infuori dei casi contemplati dagli . -------------------- R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, modificato con R. decreto 19 novembre 1905, n. 553. R. decreto 1° giugno 1897, n. 172. Approvato con R. decreto 2 agosto 1903, n. 529.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-135