Art. 134 · Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoTitolo IX

Art. 134

134 / 161

Art. 15, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 9, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
La nomina del direttore generale della Banca d'Italia deve essere approvata dal Governo. Il direttore generale del Banco di Napoli e quello del Banco di Sicilia sono nominati con R. decreto, sulla proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-134