Art. 132 · Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449.
Testo unicoTitolo IX

Art. 132

132 / 161

Art. 17, legge 10 agosto 1893, n. 449.

In vigore dal 9 gen 1945
I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a che non sara' entrato in funzione il nuovo Parlamento e' sospesa, per quanto riguarda la carica di governatore della Banca d'Italia, l'incompatibilita' prevista dall'art. 132 del testo unico di legge approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-132