Art. 126 · Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoCapo IV

Art. 126

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Art. 21, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
I pubblici ufficiali incaricati delle ispezioni straordinarie di che all', devono presentare, entro un mese dal compimento della ispezione, al ministro del tesoro una relazione particolareggiata intorno ai risultati dell'ispezione stessa. Nel caso che l'ispezione accerti fatti gravi, deve esserne data notizia sommaria immediatamente al ministro stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-126