Art. 116 · Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoCapo III

Art. 116

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Art. 10, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
L'ispettore o il delegato, di cui agli articoli precedenti, deve trasmettere, entro due giorni, al ministro del tesoro un rapporto sugli affari discussi e sulle deliberazioni prese nell'adunanza alla quale egli abbia assistito. Entro lo stesso termine la direzione generale dell'Istituto deve comunicare un sunto delle accennate deliberazioni, salvo a spedire il verbale per esteso dopo che sia stato approvato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-116