Testo unico›Titolo VIII›Capo I
Art. 109
131 / 161Art. 4, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
Le spese occorrenti per la vigilanza sugli Istituti di emissione sono sostenute dagli Istituti medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-109