Testo unico›Capo III
Art. 106
53 / 161Art. 6, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, l'autorizzazione di vendere a trattativa privata i beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati, per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.
Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.
Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all', lettera f, del testo unico delle leggi sul Credito fondiario, approvato col R. decreto 22 febbraio 1885, n. 2922, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.
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