Art. 104 · Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoCapo III

Art. 104

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Art. 4, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
Quando il Credito fondiario di un Istituto di emissione divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potrà differire il rimborso del rispettivo mutuo residuo, con l'obbligo di continuare l'ammortamento semestrale per la durata del mutuo originario. Nel caso di rivendita il prezzo dovrà essere impiegato nella estinzione del debito residuo e nell'ammortamento di un corrispondente numero di cartelle. Quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avrà l'obbligo di supplire alla differenza. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Credito fondiario del banco di Napoli, il servizio delle cui cartelle è regolato dagli .
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