Art. 103 · Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.
Testo unicoCapo III

Art. 103

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Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
Nessun diritto o compenso è dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-103