Testo unico›Capo III
Art. 101
48 / 161Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
È prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall' della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-101