Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 giu 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA In virtù della facoltà conferita al Governo dall' della legge 24 dicembre 1908, n. 723, di pubblicare e coordinare per Nostro decreto in un nuovo testo unico tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca; Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373; Vedute le leggi 1° febbraio 1901, n. 24; 7 luglio 1901, n. 334; 7 luglio 1902, n. 290; 27 dicembre 1903, n. 499; 25 giugno 1905, n. 261; 7 luglio 1905, nn. 349 e 350; 29 marzo 1906, n. 100; 25 giugno 1906, n. 255; 15 luglio 1906, nn. 333, 383 e 441; 31 dicembre 1907, n. 804; 2 luglio 1908, n. 320; 5 luglio 1908, nn. 351, 388 e 404; 12 luglio 1908, n. 444; 24 dicembre 1908, n. 723; 15 luglio 1909, n. 492; Sentito il Ministero delle finanze; Sentiti gli Istituti di emissione; Veduti i verbali delle adunanze 11, 12, 13 e 16 febbraio 1909 della Sottocommissione della Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione; Sentita la Commissione permanente suindicata; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di Banca, visto, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1910. VITTORIO EMANUELE. Luzzatti - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Fani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-rd-1