Art. 6
Allegato ITitolo XI

Art. 6

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In vigore dal 11 giu 1910
Il ragguaglio delle valute forestiere colle specie d'oro e di argento a pieno titolo di conio italiano sarà fissato d'accordo fra il Ministero del tesoro e gli Istituti d'emissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-6