Allegato II›Titolo XI
Art. 3
155 / 161In vigore dal 11 giu 1910
Le deliberazioni della Commissione di sconto, riguardanti le operazioni considerate nel presente decreto, debbono essere registrate in verbali separati, e debbono essere prese con un numero di voti favorevoli non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti la Commissione medesima.
Il direttore della sede o della succursale ha facoltà di sospendere la deliberazione di cui al comma precedente, riferendone senza indugio alla Direzione generale per la decisione definitiva.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-3-2