Art. 2
Allegato ITitolo XI

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1910
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente. Il ministro del tesoro avrà sempre la facoltà di ordinare la eliminazione di uno o più nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-2