Allegato III›Titolo XI
Art. 1
158 / 161In vigore dal 11 giu 1910
Allegato III.
R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62, che regola lo sconto presso gli Istituti di emissione degli effetti rifasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia.
(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dal Regno del 29 febbraio 1908, n. 50).
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 31 dicembre 1907, n. 804;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro, d'accordo col ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano potrà rilasciare, a favore della Banca autonoma di credito minerario, effetti cambiari in base e non oltre l'ammontare dei tre quarti delle somme di cui sia creditore per regolare contratto verso terzi, per vendite a termine di zolfo.
Sui detti effetti cambiari dovrà essere indicata la data e la registrazione dei contratti, nonché la quantità di zolfo venduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-ai-1-3