Art. 1
Allegato IITitolo XI

Art. 1

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In vigore dal 11 giu 1910
Allegato II. R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639, che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale. (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 6 novembre 1805, n. 261). UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto l' della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione; Veduto l' della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro; Veduto l' dell'allegato P approvato coll' della citata legge 8 agosto 1895; Sulla proposta del ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo: . Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilità di fondi e delle condizioni del mercato, e purchè l'ammontare della circolazione del biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall' della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale - da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potrà in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto. ---------------- Al riferimento all' della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello all' del nuovo testo unico di legge. Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l' del testo precitato.
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