Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 giu 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la domanda relativa alla erezione in ente morale del collegio di San Crisogono Martire con sede in Roma, istituito per le Missioni apostoliche all'estero, e specialmente nella Somalia italiana; Visto lo statuto annesso alla domanda suddetta; Visti i rapporti del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma e del prefetto della Provincia; Visti gli del Codice civile e 16, ultimo capoverso, della legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2ª; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo: . È eretto in ente morale il collegio di San Crisogono Martire con sede in Roma, istituito per le Missioni apostoliche all'estero e specialmente nella Somalia italiana.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;165#art-1