Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 lug 1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la istanza del sindaco di Pozzallo, in data 26 luglio 1902, con la quale si è chiesto che quell'approdo, classificato in seconda categoria, classe 4ª, sia promosso alla 3ª classe;
Visto l'elenco degli enti interessati, redatto dall'Ufficio del genio civile di Siracusa in data 19 marzo 1907;
Sentiti gli enti suddetti;
Uditi i pareri del Consiglio superiore del commercio, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di marina, e del Consiglio di Stato;
Vista la legge 2 aprile 1885 (testo unico) n. 3095 e il regolamento relativo 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di Pozzallo è iscritto nella 3ª classe della 2ª categoria ed è approvato l'elenco 19 marzo 1907, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli enti interessati alle spese del porto suddetto, con le relative quote di contributo nello elenco stesso indicate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1910.
VITTORIO EMANUELE.
Sacchi.
Visto, Il guardasigilli: Fani.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-24;291#art-1