Art. 9 · Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.
Testo unico

Art. 9

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Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.

In vigore dal 15 ott 1910
Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all' per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.
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