Art. 7 · Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.
Testo unico

Art. 7

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Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281.

In vigore dal 15 ott 1910
Dell'avvenuto pignoramento giudiziario o l'usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco. Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denunzia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.
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