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Art. 30
30 / 31Art. 7, legge 21 dicembre 1908, n. 797.
In vigore dal 15 ott 1910
Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.
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