Art. 25 · Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
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Art. 25

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Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.
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