Art. 20 · Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.
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Art. 20

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Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646.

In vigore dal 15 ott 1910
Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza. Il sequestratario riscuote le rendite o i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.
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