Art. 2 · Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797.
Testo unico

Art. 2

2 / 31

Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797.

In vigore dal 15 ott 1910
Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione devo restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione. Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni. Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-14;639#art-tu-2