Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 mag 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Ritenuto che con testamento olografo del 10 maggio 1908, pubblicato per atti del R. notaio residente in Napoli, Vincenzo Sanseverino, il 5 maggio 1909, l'avv. Alfonso De Clario, fu Michele, lasciò allo Stato tutti i suoi libri perché fossero conservati nella biblioteca dei padri Girolamini, situata nell'oratorio dei Girolamini in Napoli; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: È accettato il lascito disposto dall'avv. Alfonso De Clario alla condizione surricordata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1910. VITTORIO EMANUELE. Credaro. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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