Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 mag 1910
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CXIII (Dato a Roma, il 20 marzo 1910), col quale le colonie scolastiche estive di Bologna sono erette in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-20;113#art-1