Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1910
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto le leggi 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3ª) e 10 aprile 1892, n. 191; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con il ministro delle poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, sul servizio dei depositi giudiziari. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1910. VITTORIO EMANUELE. Sonnino - Scialoja - Di Sant'Onofrio. Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
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