Art. 8
Regolamento

Art. 8

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In vigore dal 1 lug 1910
Tutte le sommo ricevute dai cancellieri dagli offerenti agli incanti, anche in grado di sesto, e quelle sequestrate nei procedimenti penali da versarsi alla cassa postale debbono essere consegnate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo all'ufficio postale, e, trattandosi di titoli del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla tassa dei depositi e prestiti. Nel giorno stesso del versamento i cancellieri debbono presentare pel visto del presidente o del pretore il relativo libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria per ogni deposito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-8