Art. 6
Regolamento

Art. 6

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In vigore dal 1 lug 1910
Appena ricevuto il libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria, i cancellieri inscrivono ciascun deposito nel registro di cui all'articolo precedente. Nello stesso registro i cancellieri debbono iscrivere anche i depositi ricevuti dagli offerenti agli incanti divenuti aggiudicatari e quelli delle somme, sequestrate nei procedimenti penali, delle quali l'autorità giudiziaria abbia ordinato il deposito nell'ufficio postale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-6