Art. 4
Regolamento

Art. 4

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In vigore dal 1 lug 1910
Ad eccezione dei depositi fatti per concorrere agli incanti, delle indennità di trasferta e di soggiorno competenti a termini di legge e dei diritti per le copie degli atti giudiziari e por l'autenticazione dei bandi di vendita, i cancellieri non possono ricevere dalle parti o dai loro procuratori alcuna somma in denaro per qualsiasi titolo. Contravvenendo a questa disposizione, sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-4