Art. 3
Regolamento

Art. 3

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In vigore dal 1 lug 1910
Sono depositate nell'ufficio postale direttamente dall'ufficiale delegato le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate da vendite di corpi di reato. L'autorità giudiziaria deve pure ordinare il deposito nello stesso ufficio delle somme sequestrate nei procedimenti penali quando non risulti necessario conservarle nelle identiche specie, disponendo contemporaneamente che il cancelliere ne dia avviso per iscritto agli interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-3