Art. 23
Regolamento

Art. 23

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In vigore dal 1 lug 1910
I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore del Re, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle Corti e dei tribunali od in quelle delle preture o degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite non siano regolari. A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità, ed anche richiedere per mezzo del presidente del tribunale o del procuratore del Re una copia del conto corrente esistente nell'ufficio postale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-23