Art. 22
Regolamento

Art. 22

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In vigore dal 1 lug 1910
Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati, debbono accertarsi specialmente: 1° che siano conformi ai moduli; 2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti; 3° che contengano tutte le indicazioni prescritte; 4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio; 5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale; 6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio; 7° che non sia scaduto il periodo di validità. Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-22