Regolamento
Art. 22
22 / 26In vigore dal 1 lug 1910
Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati,
debbono accertarsi specialmente:
1° che siano conformi ai moduli;
2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti;
3° che contengano tutte le indicazioni prescritte;
4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio;
5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale;
6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio;
7° che non sia scaduto il periodo di validità.
Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-22