Regolamento
Art. 19
19 / 26In vigore dal 1 lug 1910
I libretti di risparmio debbono rimanere fino all' estinzione dei depositi in cancelleria.
I cancellieri uniscono i libretti ai fascicoli od ai processi ai quali i depositi si riferiscono ed hanno l'obbligo di annotarvi a debito al momento dell'emissione tutti i mandati di cui all'.
Quando sono estinti, i libretti debbono restituirsi all'ufficio postale a cura dei cancellieri.
L'ufficio postale può sempre richiedere in comunicazione ai cancellieri per mezzo del procuratore del Re i libretti di risparmio, ma deve restituirli non oltre il giorno successivo a quello in cui li ha ricevuti.
La stessa facoltà ha l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio che provvede per la restituzione nel più breve termine possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-19