Regolamento
Art. 18
18 / 26In vigore dal 1 lug 1910
Occorrendo di trasmettere somme ai conservatori delle ipoteche, amministratori dei fogli periodici degli annunzi giudiziari, ricevitori del registro, ufficiali giudiziari ed altri ufficiali pubblici non residenti nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che ordina il pagamento o l'ufficio postale presso cui è depositata la somma, si procede come appresso:
L'autorità giudiziaria nell' emettere i mandati deve comprendere nelle somme da pagarsi anche le tasse del vaglia postale ed intestarli, anziché al nome del creditore, con questa formula:
«L'ufficio postale di... è autorizzato a pagare dal libretto di risparmio infruttifero n.... intestato al sig... sul quale rimane poi un credito di L.... la somma di L.... con quietanza del titolare dell'ufficio medesimo per essere convertita in un vaglia a favore di... (nome e grado del conservatore, amministratore, ricevitore, ufficiale giudiziario, ecc.) sotto deduzione della relativa tassa».
L'ufficio postale al quale vien presentato un mandato di questa specie Io quietanza aggiungendovi le parole: «commutato nel vaglia ordinario n...» indi stacca un corrispondente vaglia ordinario, sotto deduzione della tassa a favore dell'ufficio o della persona cui deve farsi il pagamento e lo consegna al cancelliere insieme alla ricevuta relativa.
Il cancelliere trattiene la ricevuta a propria giustificazione e trasmette il vaglia all'avente diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-18