Art. 16
Regolamento

Art. 16

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In vigore dal 1 lug 1910
Ogniqualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei depositi giudiziari eseguiti in un giorno superi le lire 5000, deve, se il detto ufficio non è in capoluogo di Provincia, informarne il presidente, il pretore o il conciliatore, il quale ne dà immediata partecipazione alla Direzione delle poste della Provincia possibilmente per telegrafo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-16