Art. 14
Regolamento

Art. 14

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In vigore dal 1 lug 1910
L'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio registra nei propri conti i depositi e conferma immediatamente ogni deposito alle parti con apposita dichiarazione, qualunque sia la somma. Le parti debbono, nel proprio interesse, reclamare le dichiarazioni mancanti dopo trascorsi 15 giorni e respingere subito quelle irregolari con lettera raccomandata in esenzione di tassa all'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-14