Regolamento
Art. 12
12 / 26In vigore dal 1 lug 1910
Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli, all'atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto se eseguito dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l'ufficio postale rilascia gratuitamente un libretto di risparmio infruttifero, sul quale scrive il cognome, il nome, la paternità, la condizione ed il domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato, l'ammontare del deposito e la causa o l'affare per cui il deposito stesso è fatto, nonché la cancelleria presso la quale deve rimanere il libretto.
Tutte le indicazioni per le intestazioni dei libretti sono fornite dalle parti o dai loro procuratori ovvero dai cancellieri e dagli altri funzionari giudiziari, secondo i casi.
L'ufficio postale rilascia ricevuta da staccarsi da apposito libro a matrice dei depositi che riceve.
Esso deve partecipare immediatamente ciascun deposito all'Amministrazione centrale della Cassa di risparmio con apposito vaglia, riportandolo sul corrispondente registro di conto corrente.
Storico versioni
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