Art. 11
Regolamento

Art. 11

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In vigore dal 1 lug 1910
Per i depositi di carta bollata di cui all'art. 49 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, è istituito in ogni cancelleria un apposito registro a matrice (mod. V) ed un registro di discarico (mod. VI) È vietato ai cancellieri di ricevere invece della carta bollata il corrispondente importo in numerario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-03-10;149#art-r-11