Regolamento
Art. 10
10 / 26In vigore dal 1 lug 1910
Il funzionario di cancelleria che assiste all'udienza per gli incanti deve, alle fine di essa e sotto la propria responsabilità, trasmettere all'ufficio postale un elenco dei depositi eseguiti direttamente in cancelleria dagli offerenti divenuti aggiudicatari (mod. III), e, quando si tratti di incanti in grado di sesto, deve accertarsi, personalmente, che al fascicolo si trovino uniti i libretti di risparmio o le ricevute provvisorie rappresentanti i depositi eseguiti da coloro che hanno fatto l'aumento, informandone, ove occorra, il presidente od il pretore.
Nei casi di cui agli ultimo capoverso e 3 il presidente od il pretore debbono, sotto la propria responsabilità, richiedere al cancelliere o all'ufficiale delegato la prova di aver passato nello stesso giorno o nel successivo il deposito alla Cassa di risparmio postale e, trattandosi di titoli del Debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa dei depositi e prestiti. Le parti -poi, che hanno eseguiti i depositi nelle cancellerie o presso gli ufficiali delegati ad esecuzioni forzate e a vendita di corpi di reato, e gli interessati, che hanno avuto l'avviso che le somme sequestrate nei procedimenti penali sono state depositate nell'ufficio postale, debbono indirizzare apposito reclamo al presidente o al procuratore del re, qualora non ricevano entro cinque giorni dall'ufficio postale o dall'intendenza di finanza la quietanza o la ricevuta provvisoria comprovante l'avvenuto deposito.
Storico versioni
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