Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 31 mar 1910
Sulla proposta del ministro della guerra: N. LXV (Dato a Roma, il 27 febbraio 1910), col quale si impongono le zone di servitù militare intorno ai depositi e stabilimenti della R. marina nella piazza di Spezia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-02-27;65#art-1