Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 mar 1910
Sulla proposta del ministro della guerra:
N. LXV (Dato a Roma, il 27 febbraio 1910), col quale si impongono le zone di servitù militare intorno ai depositi e stabilimenti della R. marina nella piazza di Spezia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-02-27;65#art-1