Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 mar 1910
Sulla proposta del ministro della guerra: N. XLIX (Dato a Roma, il 17 febbraio 1910), col quale s'impongono e determinano le servitù militari alle proprietà fondiarie adiacenti all'opera di Chiusaforte.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-02-17;49#art-1