Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 feb 1910
Per comodità dei produttori, la prova delle armi è fatta alternativamente nei locali del Banco in Brescia e in Gardone Val Trompia, essendo ambedue detti locali muniti del materiale occorrente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-5