Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 18 feb 1910
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle canne sono provveduti al Banco prova dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e sono conservati dalla R. Zecca di Roma, cui ne è affidata la esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-4