Art. 2

Art. 2

2 / 15
In vigore dal 18 feb 1910
Scopo del Banco consorziale di prova, è quello di elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualità che si richiedono per le armi da fuoco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-2