Art. 2
2 / 15In vigore dal 18 feb 1910
Scopo del Banco consorziale di prova, è quello di elevare il prestigio delle armi fabbricate in Italia, sottoponendole, a richiesta degli interessati, a prove tecniche per accertare le qualità che si richiedono per le armi da fuoco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-2