Art. 11
11 / 15In vigore dal 18 feb 1910
Il personale del Banco è così composto:
un direttore;
un capotecnico;
un operaio verificatore;
un operaio aiutante;
un segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-11