Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 feb 1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testamento olografo in data 3 marzo 1739, consegnato agli atti del notaro modenese Giuseppe Maria Bondiglio il 7 marzo e pubblicato l'11 dicembre dello stesso anno, col quale don Giuseppe di Salvatore Zucchi istituiva, con parte dei suoi beni, in Cavezzo una «Pia scuola» a benefizio della gioventù di Cavezzo per l'impartizione di una istruzione che corrisponde a quella stabilita ora per le scuole elementari e ginnasiali;
Veduta la necessità di modificare le disposizioni del testatore stesso fissate per la vita della «Pia scuola» in relazione a ciò che dispongono le vigenti leggi scolastiche, nonché alla capacità finanziaria attuale della scuola stessa;
Veduto lo statuto all'uopo proposto dal Consiglio amministrativo della scuola in parola e dal Consiglio comunale di Cavezzo;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La quondam «Pia scuola Zucchi» in Cavezzo, ora «Fondazione scolastica Zucchi» diretta allo scopo di sussidiare alunni del ginnasio del comune di Cavezzo e di contribuire per l'istituzione ed il mantenimento di insegnamenti speciali corrispondenti ai bisogni liceali nella 5ª e 6ª classe elementare del Comune stesso, a norma dell'art. 10, 4° comma, della legge 8 luglio 1904, n. 407, viene disciplinata dall'unito statuto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 dicembre 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Daneo.
Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-12-19;510#art-1