Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 11 gen 1910
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CCCCLXI (Dato a Roma, il 2 dicembre 1909), col quale l'opera pia nazionale per assistere i figliuoli derelitti dei condannati è fusa col Protettorato di San Giuseppe di Roma e ne è approvato lo statuto organico di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-12-02;461#art-1